Concorso Ripam: condannato il ministero della Giustizia
Nel gennaio del 2023 la Commissione RIPAM indiceva un concorso pubblico, per titoli ed esami, per varie figure professionali da assegnare al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, di cui n. 413 posti venivano riservati al profilo funzionari della professionalità del servizio sociale.
La dott.ssa R.S., originaria di San Giuseppe Jato (PA), essendo in possesso dei requisiti di partecipazione previsti per il profilo di funzionario della professionalità del servizio sociale inoltrava la propria domanda di partecipazione.
All’esito di tale procedura la dott.ssa R.S., figurava tra i candidati che avevano superato la prima prova scritta e veniva ammessa alla seconda prova orale.
Tuttavia, successivamente alla pubblicazione del calendario delle prove orali, la dott.ssa R.S. accusava un grave malore che la avrebbe costretta a non potersi presentare per l’espletamento della propria prova orale, fissata per la data del 14 maggio 2024.
Pertanto, tale candidata, con apposita istanza, domandava alla Commissione d’esame RIPAM il differimento della propria prova orale sino all’ultimo giorno utile fissato per espletamento delle prove orali degli altri candidati, ovvero il 19 giugno 2024.
Ciononostante, la Commissione di concorso respingeva l’istanza di differimento della prova orale in ragione di alcune disposizioni del bando secondo cui “l’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l’esclusione dal concorso”.
Pertanto, a fronte di tale diniego la dott.ssa R.S., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza impugnava innanzi al TAR – Lazio il provvedimento di rigetto della richiesta di differimento della prova orale e il bando di concorso.
I detti difensori rilevavano come l’evento che aveva impedito alla candidata di presentarsi per la data fissata per lo svolgimento della prova orale doveva ritenersi una causa di forza maggiore, non dipendente dalla volontà della ricorrente e, pertanto, non avrebbe potuto considerarsi prevedibile o evitabile con un’ordinaria diligenza.
In particolare, gli Avv.ti Rubino e Valenza rilevavano altresì come, a differenza della prova scritta, che deve essere espletata da tutti i candidati congiuntamente e contestualmente al fine di garantire la par condicio tra i concorrenti, la prova orale deve essere espletata necessariamente da un candidato alla volta, senza alcuna contestualità; dunque, le peculiari modalità di espletamento di tale prova non avrebbero potuto in alcun modo determinare alcun vantaggio per la ricorrente, né avrebbero inciso sull’imparzialità del concorso.
Stante la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, i detti legali domandavano al Presidente del T.A.R. del Lazio la concessione di una misura cautelare monocratica comportante la sospensione del provvedimento impugnato e l’ammissione della candidata ad espletare, con riserva, la prova orale in una delle date previste entro la conclusione della procedura.
Con decreto del 28 maggio 2024, il Presidente del TAR Lazio, accoglieva l’istanza formulata dagli avv.ti Rubino e Valenza, disponendo la partecipazione con riserva alle prove orali entro una data già calendarizzata.
A seguito della discussione tenutasi all’udienza camerale del 18 giugno 2024, con sentenza pubblicata il 3 luglio 2024, condividendo pienamente le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Valenza, il TAR-Lazio ha accolto integralmente il ricorso proposto, condannando altresì le Amministrazioni al pagamento delle spese giudiziali.
In particolare, il T.A.R. ha preliminarmente chiarito che con riguardo alla prova orale non sussistono quelle esigenze di svolgimento simultaneo da parte di tutti i candidati che caratterizzano, invece, la prova scritta e, conseguentemente, ha annullato la clausola del bando impugnata, che impediva ai candidati di poter ottenere il differimento della prova orale, nel caso in cui fossero sussistite documentate ragioni che ne impediscano l’espletamento.
Invero, come affermato dagli avv.ti Rubino e Valenza, il T.A.R. ha ritenuto manifestatamente irragionevole, oltre che lesiva del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 della Costituzione, nonché del principio di buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Costituzione la detta clausola del bando.
Pertanto, per l’effetto della sentenza resa TAR- Lazio è stata confermata l’ammissione della ricorrente alla prova orale, precedentemente disposta con il decreto presidenziale ed è stata rimossa ogni eventuale riserva dalla graduatoria definitiva.