“Omicidio Lorena”: saranno valutate le attenuanti generiche, da stress covid, per De Pace
Il 18 luglio del 2023 la Corte d’Assise d’Appello di Messina ha confermato la sentenza emessa il 14 luglio del 2022 dalla Corte d’Assise di Messina che, come proposto dal pubblico ministero, Roberto Conte, ha condannato all’ergastolo Antonio De Pace, 32 anni, l’infermiere calabrese che la notte del 31 marzo del 2020 ha ucciso la fidanzata, il medico Lorena Quaranta, 27 anni, di Favara, nella loro casa a Furci Siculo. Ebbene adesso la Cassazione ha annullato la sentenza di condanna con rinvio ad altra sezione di Corte d’Assise d’Appello ma solo limitatamente alla valutazione di applicabilità delle attenuanti generiche dopo il ricorso della difesa. Le attenuanti invocate, e da valutare, sarebbero legate allo stato di agitazione, ansia e angoscia derivato dalla pandemia covid in corso all’epoca del delitto.
Secondo i giudici della Suprema Corte, la sentenza d’Appello – si legge testualmente – non tiene conto della causa che ha provocato la condizione di agitazione, ossia la pandemia, e che ha ostacolato la pronta attivazione di quei presidi, di ordine psicologico, affettivo, relazionale, sanitario diretti a mitigare gli effetti e a prevenirne l’escalation. In un frangente storico drammatico, in cui l’umanità intera è stata chiamata praticamente dall’oggi al domani a resistere a una pericolo sino a quel momento sconosciuto, invasivo e in apparenza inarrestabile, il femminicida ha vissuto un disagio psicologico poco a poco evoluto in ansia e, quindi, angoscia”.
L’avvocato Cettina La Torre, nel collegio delle parti civili, commenta: “Questo orientamento ci fa paura e mette a repentaglio la certezza della pena. Se ogni volta che avviene un femminicidio dobbiamo considerare quello che è lo stato emotivo di chi ha compiuto un delitto talmente efferato, allora significa che tutto può essere giustificato, qualsiasi omicidio. Un orientamento pericoloso che mette a rischio la tutela delle donne e non fa giustizia. In quel periodo tutti siamo stati stressati ma questo non autorizza a strangolare. Inutile avere l’inasprimento delle pene e il codice rosso se quando andiamo ad applicare le leggi in un giudizio di legittimità arriviamo a dover considerare anche quelli che sono gli stati emotivi che lo hanno determinato. Con questa sentenza abbiamo fatto un terribile passo indietro”.