CGARS respinge l’appello proposto da un’ottica di Gangi. I dettagli
Nel 2024, La ditta V.aC., con sede a Gangi (PA), al fine di avviare la propria attività di ottico in tale Comune inoltrava al SUAP Madonie Associato (competente all’istruttoria delle relative domande) apposita segnalazione certificata di inizio attività con annessa richiesta di autorizzazione per l’esercizio di attività di ottico.
L’ottica F.snc, già operante nel Comune di Gangi, ritenendo illegittima l’apertura della nuova attività di ottica della ditta V.a.C. diffidava il Comune e il SUAP ad adottare gli opportuni provvedimenti volti ad inibire o, comunque, a vietare la prosecuzione dell’attività di ottico da parte della V.a C.
A fronte del mancato riscontro delle predette diffide, l’ottica F. snc proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR-Palermo, lamentando l’illegittimità degli “atti di assenso” del SUAP relativi alla SCIA presentata dalla ditta Individuale “V.aC.” e della presunta “autorizzazione per l’apertura di una terza attività di ottica rilasciata dal Comune di Gangi”.
Al fine di resistere al detto ricorso si costituivano innanzi al T.A.R. sia il Comune di Gangi, in persona del Sindaco Giuseppe Ferrarello, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, sia l’ottica V.a.C., con il patrocinio dell’Avvocato Gandolfo Blando.
Nel corso del giudizio, l’Avv. Rubino rilevava come il Comune di Gangi non aveva mai rilasciato alcuna autorizzazione, non essendo questa necessaria per l’esercizio dell’attività di ottico, in quanto l’art. 92 della L.R. n. 3/2024 – nell’abrogare l’art. 1 della legge regionale n. 12/2004 – ha previsto una liberalizzazione dell’attività di ottico, eliminando qualsivoglia contingentamento.
Con ordinanza del 03.07.2024, condividendo le tesi difensive sostenute dall’Avv. Rubino e dall’Avv. Gandolfo, il TAR-Palermo ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla ditta ricorrente, condannandola anche al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Gangi.
Ritenendo erronea l’ordinanza resa dal T.A.R. l’ottica F.snc ha proposto appello innanzi al CGARS.
Anche nel giudizio di appello si sono costituiti il Comune di Gangi, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, e la ditta V.a.C. con il patrocinio dell’Avv. Gandolfo.
Nell’ambito di tale giudizio l’Avv. Rubino ha rilevato l’infondatezza dell’appello, volto ad ottenere un provvedimento cautelare, stante la fissazione della trattazione del merito del ricorso proposto innanzi al T.A.R. per la prossima udienza del 7 ottobre 2024 e, dunque, dell’insussistenza di alcun ipotetico pregiudizio per la ditta ricorrente.
Ed ancora, l’avv. Rubino ha evidenziato l’infondatezza degli assunti della ditta ricorrente, inerenti l’asserito illegittimo rilascio da parte del Comune di Gangi dell’autorizzazione volta all’apertura di una terza attività di ottica, in quanto il predetto Comune non aveva mai rilasciato alcuna autorizzazione, non essendo questa necessaria per l’esercizio dell’attività di ottico, sulla base alla normativa applicabile, che, come detto, ha liberalizzato l’attività di ottico, eliminando qualsivoglia contingentamento.
Ebbene, con ordinanza del 09.09.2024, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Gandolfo, il CGARS ha rigettato l’appello cautelare proposto dall’ottica F.snc, osservando come le asserite esigenze cautelari lamentate dalla ditta ricorrente non avrebbero potuto considerarsi sussistenti, stante la prossima trattazione del merito del ricorso proposto in primo grado ed in quanto volte esclusivamente a paralizzare l’attività commerciale della società controinteressata.
Con la predetta pronuncia il CGARS ha altresì condannato l’ottica ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Gangi e della ditta V. a. C. controinteressata.
Pertanto, per effetto della detta ordinanza, la ditta l’ottica V.a.C. potrà continuare ad esercitare legittimamente la propria attività e ad offrire un migliore servizio alla comunità di Gangi.