Legittima l’aggiudicazione ad un canile di Gela dell’appalto del servizio di cattura, ricovero e mantenimento di cani randagi
Nell’aprile 2024 il Comune di Caltagirone indiceva una procedura di gara aperta per l’affidamento per la durata di un anno del servizio di cattura, ricovero e mantenimento dei cani randagi di proprietà del Comune.
Nell’ambito di tale procedura presentavano due offerte, sia la società V.Srl. U., con sede a Caltagirone, che presentava un ribasso dello 0,27% sul prezzo a base d’asta, sia la società D.V. srl., con sede legale in Gela, che presentava un’offerta al ribasso del 2,10%, aggiudicandosi così l’appalto.
Ritendo illegittima l’aggiudicazione della gara disposta in favore della società gelese, la società V. srl U. proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Catania chiedendo l’annullamento della delibera di aggiudicazione dell’appalto e dei successivi atti di gara adottati dal Comune di Caltagirone, oltre il risarcimento del danno per l’asserita perdita dell’appalto.
In particolare, a sostegno del ricorso proposto, la società ricorrente sosteneva che la società aggiudicataria al momento della presentazione dell’offerta non disponeva di tutti i posti necessari per ospitare i cani (125) presso la propria struttura.
Avverso tale azione si costituivano in giudizio, sia la società gelese aggiudicatrice, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, sia il Comune di Caltagirone difeso dall’Avv. Giovanni De Nigris.
In particolare, gli Avv.ti Rubino e Valenza rilevavano l’infondatezza del ricorso, eccependo altresì in giudizio che la struttura aggiudicataria del servizio di ricovero e cattura di cani randagi, nelle more dell’espletamento della gara, aveva presentato al Comune di Butera la segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione di un rifugio capace di ospitare ben 503 cani e, dunque, anche i 125 cani randagi di proprietà del Comune di Caltagirone ed oggetto della procedura di appalto in questione.
Detti legali, inoltre, deducevano in giudizio, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, che il bando di gara prevedeva ai fini della partecipazione unicamente di dimostrare la capacità tecnico-professionale concernente il servizio effettuato negli ultimi tre anni a favore di enti pubblici e che, pertanto, la disponibilità di una quantità di posti sufficienti ad ospitare i cani oggetto del bando di gara doveva ritenersi un requisito di esecuzione del servizio, il quale avrebbe potuto certamente conseguirsi anche dopo l’aggiudicazione dell’appalto.
Ebbene, con sentenza del 04.10.2024, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Valenza, il TAR-Catania ha osservato che, in base alla normativa di riferimento ed al bando gara, la disponibilità della struttura di ospitare i cani randagi previsti dal bando, non costituiva un requisito di partecipazione al momento della presentazione della domanda, bensì un “requisito di esecuzione”, ovvero una condizione che assume rilievo ai soli fini dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’aggiudicatario e non incidente sulla fase di valutazione dell’ammissibilità delle offerte.
Con la predetta pronuncia inoltre il TAR-Catania ha ritenuto che, in ogni caso, la contestata dichiarazione non avrebbe avuto in alcun modo influenza sulla decisione della stazione appaltante e, conseguentemente, ha rigettato il ricorso proposto dalla società V.srl U., condannandola anche alla refusione delle spese di lite in favore della società D.V. srl.
Pertanto, per effetto della predetta pronuncia la società gelese D.V. srl. potrà avviare, in favore del Comune di Caltagirone, l’esecuzione del servizio di cattura, ricovero e mantenimento di cani randagi presso la propria struttura.