Il Tar a favore di una società agricola contro la Soprintendenza di Palermo
La società agricola S. F & C. sas, proprietaria di alcuni terreni ricadenti nel Comune di Polizzi Generosa (PA) presentava al competente Sportello Unico per le Attività Produttive apposita istanza finalizzata all’ottenimento dei pareri preventivi per la realizzazione di un impianto agrifotovoltaico.
A fronte di detta istanza, l’Ufficio tecnico del Comune di Polizzi Generosa rilasciava parere favorevole alla realizzazione del predetto progetto, mentre la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo, negava il parere di propria competenza.
In particolare, la Soprintendenza assumeva che l’impianto in questione sarebbe ricaduto in un’area vincolata ai sensi del D.A. n. 5479 del 06.03.1996, riguardante Aree limitrofe al Parco delle Madonie ed inoltre che la realizzazione delle opere previste sarebbe risultata in contrasto con gli aspetti di salvaguardia, conservazione e valorizzazione del paesaggio e delle sue componenti ambientali e culturali.
Avverso il diniego espresso dalla Soprintendenza di Palermo la società S. F. & C. sas, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR-Palermo, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.
In particolare, detti legali rilevano in giudizio che l’area in questione non risultava gravata da alcun vincolo e deducevano altresì che nei pressi del terreno della società ricorrente fossero già presenti diversi siti con destinazione industriale o comunque destinati ad attività produttive, circostanza questa che, secondo quanto prescritto dall’art. 20 D.lgs. 199/2021, avrebbe reso il sito in questione imperativamente idoneo ad ospitare un impianto fotovoltaico ed ancor di più agrivoltaico.
Inoltre, veniva rappresentato che diversi siti industriali presenti nella medesima zona erano stati autorizzati anche successivamente al 1996 (data di imposizione del presunto vincolo), sicché il diniego della Soprintendenza avrebbe determinato una disparità di trattamento in danno dell’odierna ricorrente.
Con ordinanza del luglio 2023, condividendo le argomentazioni degli Avv.ti Rubino e Valenza, il TAR-Palermo ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla società ricorrente, ordinando alla Soprintendenza di Palermo il riesame dell’istanza, con particolare riferimento: a) alla destinazione urbanistica dell’area indicata dalla ricorrente; b) alla vicinanza con siti industriali ai fini dell’applicazione in specie di quanto previsto dalla normativa invocata dagli interessati (art. 20 d.lgs. n. 199/2021).
Tuttavia, con provvedimento del dicembre 2023 la Soprintendenza di Palermo rigettava nuovamente l’istanza presentata dalla società S. F. & C. sas, la quale, sempre con il patrocinio degli Avv.ti Rubino e Valenza, proponeva impugnazione innanzi al TAR-Palermo, chiedendo l’annullamento del diniego opposto.
In giudizio, detti legali rilevavano sotto vari profili l’illegittimità dell’ulteriore provvedimento di diniego della Soprintendenza di Palermo, laddove il Comune di Polizzi Generosa in un’epoca successiva al 1996, anno dell’imposizione del vincolo previsto dal D.A. n. 5479 del 06.03.1996, aveva emesso un certificato di destinazione urbanistica sull’area interessata che consentiva la realizzazione dell’impianto, attestando altresì l’assenza di vincoli gravanti sull’area interessata dal progetto.
Inoltre, veniva evidenziato che l’impianto in questione non avrebbe arrecato alcun danno al paesaggio circostante, poiché si sarebbe trovato ad una distanza di più di 3 km da alcuni siti archeologici richiamati dalla Soprintendenza di Palermo nel provvedimento di rigetto.
Ebbene, con sentenza del 04.11.2024, condividendo le argomentazioni difensive degli Avv.ti Rubino e Valenza, il TAR-Palermo ha accolto il ricorso proposto dalla società ricorrente e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato, osservando che il diniego espresso dalla Soprintendenza di Palermo si sarebbe dovuto considerare, assolutamente generico ed in contrasto con il principio di leale collaborazione, in quanto non sarebbe stato possibile, nel caso di specie, emettere un diniego all’intervento edilizio, senza indicare al proponente le possibili soluzioni edificatorie assentibili. In più, la Soprintendenza non aveva né rispettato gli incombenti istruttori ordinati con l’ordinanza cautelare, né aveva dato prova dell’esistenza dell’asserito vincolo paesaggistico.
Inoltre, in virtù del principio della soccombenza il TAR- Palermo ha condannato la Soprintendenza di Palermo in solido con l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, alla refusione delle spese di lite in favore della società agricola ricorrente.