“Danno erario”: assolto dirigente Agenzia Dogane e Monopoli
Con sentenza del 13 dicembre 2024, la Sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, aderendo alla tesi difensiva sostenuta dall’Avv. Michele Cimino, ha confermato l’assoluzione di un dirigente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
In particolare, la Corte facendo proprie le difese spiegate in favore del dipendente pubblico dal team legale composto dall’avv. Michele Cimino, dall’avv. Giulia Seminara e dall’avv. Oscar Di Rosa, ha enunciato il principio di diritto in forza del quale la condanna virtuale pronunciata ai sensi dell’art. 83, co. 2 c.g.c. è finalizzata alla corretta quantificazione della quota di nocumento erariale da porre a carico del convenuto non potendo fondare ex sé la colpevolezza di terzi soggetti non evocati in giudizio. L’apprezzamento, in termini concreti, dell’eventuale colpevolezza del soggetto condannato virtualmente ai sensi dell’art. 83, co. 2 c.g.c. va eseguito solo a seguito della formalizzazione nei confronti di questi degli addebiti elevanti dall’Inquirente contabile, in stretta aderenza ai principi del giusto processo che informano il processo contabile (art. 4 c.g.c.).
Ove si ritenesse altrimenti, il divieto di chiamata in giudizio per ordine del giudice di cui all’art. 83, comma 1, c.g.c. sarebbe non soltanto di fatto aggirato ma produrrebbe, altresì, l’effetto di privare il soggetto non evocato in giudizio della facoltà di sviluppare le proprie difese in maniera piena e incondizionata, specialmente con riguardo alla eventuale insussistenza del nesso causale.
Il principio di diritto enunciato dalla Corte assume rilevanza peculiare evidenziando come nessuna azione di responsabilità possa essere intrapresa nei confronti di alcuno sulla base di prospettazioni meramente ancorate alle motivazioni di una sentenza che contiene una condanna virtuale di terzi soggetti non evocati in giudizio in quanto inconferenti ai fini della definizione del giudizio di responsabilità erariale.
In altre parole, qualsiasi contestazione di responsabilità deve essere elevata sulla base di dati concreti, documentalmente riscontrabili, che siano in grado di fondare un giudizio di responsabilità del soggetto evocato in giudizio, non potendo assumere rilevanza ai fini condannatori del convenuto la sola condanna virtuale pronunciata nei suoi confronti ai sensi dell’art. 83 c.g.c. in altro giudizio di cui non è stato parte.