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“Il 41 bis abbia una scadenza, anche per il figlio di Riina”

La Cassazione ha annullato con rinvio la proroga del 41 bis a carico di Giovanni Riina, secondogenito del capo dei capi: “Bisogna valutare l’attualità della pericolosità del detenuto”.

Il principio sancito dalla Cassazione è che il 41 bis non è applicabile senza scadenza. E che ad ogni scadenza bisogna valutare l’attualità della pericolosità sociale del detenuto. E ciò anche se il suo cognome è “Riina”. Ecco perché la Suprema Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Roma che ha prorogato il regime del carcere duro, il 41 bis, a carico di Giovanni Riina, 48 anni, primo figlio maschio e secondogenito del capo dei capi, ergastolano, in carcere da 28 anni, dal 10 giugno del 1996, condannato per mafia e quattro omicidi. E l’ultimo omicidio un anno prima, il 22 giugno del 1995, quando a Giardinello, a Palermo, insieme allo zio Leoluca Bagarella, Giovanni Riina strangolò e sciolse nell’acido il capoprovncia di Cosa Nostra agrigentina dell’epoca, il dottor Antonino Di Caro. Il Tribunale di Sorveglianza riconosce a Giovanni Riina una posizione ‘sovra ordinata’ rispetto ad altri associati, anche se tale posizione di capo o promotore dell’associazione mafiosa non è emersa in nessun processo. Tuttavia l’associazione è ancora attiva nel territorio di Corleone e mancano segnali di effettivo ravvedimento da parte di Giovanni Riina, peraltro con una condotta carceraria non sempre regolare. E i giudici di Sorveglianza ritengono inoltre perdurante la capacità di Riina di relazionarsi con soggetti esterni al carcere. La difesa di Giovanni Riina ha opposto ricorso in Cassazione ribattendo che il provvedimento di proroga del 41 bis non contiene alcuna rinnovata valutazione della pericolosità di Riina, e ripropone le stesse motivazioni delle proroghe precedenti. Insomma: un copia e incolla. Infatti, la posizione ‘sovra ordinata’ di Giovanni Riina risale al 1996, anno dell’arresto. Il fratello di Giovanni, Giuseppe Salvatore, è attualmente libero, ma non è stato mai accertato un ruolo di comando esercitato da Giovanni Riina tramite il fratello. E in nessuno dei procedimenti recenti che riguardano la fazione corleonese di Cosa Nostra è stato coinvolto Giovanni Riina. Dunque la Cassazione ha annullato la proroga rinviandola ad altro Tribunale di Sorveglianza affinchè valuti l’attualità o meno della pericolosità di Riina e, quindi, l’applicabilità del 41 bis in proroga. E i magistrati della Suprema Corte scrivono: “Il Tribunale di Sorveglianza non ha seguito un percorso argomentativo effettivo e idoneo a dare conto della perdurante necessità di sottoporre il ricorrente al regime del 41 bis. Ci si trova di fronte ad una mera apparenza di motivazione, con reiterazione di valutazioni correlate ai legami familiari del ricorrente e non individualizzate”.

teleacras angelo ruoppolo

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