Il Tar impone il riesame di un provvedimento interdittivo
L’imprenditore L.V., originario di Salemi, titolare di una ditta operante nella conduzione di alcuni fondi agricoli nel territorio del Comune di Vita (TP), a seguito di un provvedimento interdittivo emesso dalla Prefettura di Trapani subiva il blocco dei contributi agricoli finanziati dall’AGEA.
Avverso tale provvedimento l’imprenditore proponeva un ricorso innanzi al TAR – Palermo che veniva accolto, ma la Prefettura di Trapani adottava un nuovo provvedimento interdittivo e, conseguentemente, l’AGEA sospendeva i contributi agricoli stanziati in favore dell’imprenditore, il quale si vedeva dunque costretto a proporre un ulteriore ricorso innanzi al T.A.R. con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza.
I predetti difensori censuravano il provvedimento prefettizio, evidenziando che la Prefettura di Trapani aveva riprodotto “de plano” il precedente provvedimento annullato dal TAR-Palermo, senza per altro tenere in alcuna considerazione le deduzioni dell’imprenditore sviluppate in sede procedimentale e, quindi, in violazione delle garanzie partecipative del privato.
Al riguardo i difensori rilevavano che secondo la giurisprudenza gli elementi esposti dal privato con le proprie osservazioni costituiscono una insopprimibile parte del quadro istruttorio che devono essere presi in considerazione dall’Amministrazione.
Con ordinanza del 15.01.2025, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Valenza, il TAR-Palermo ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’imprenditore, rilevando che il ricorso proposto presenta elementi di fondatezza sotto il profilo del difetto di istruttoria, stante che la Prefettura non ha valutato le osservazioni del ricorrente.
In particolare, con la predetta ordinanza il TAR – Palermo ha ordinato alla Prefettura di Trapani di disporre il riesame del provvedimento emanato, tenendo conto anche della possibilità di disporre misure meno afflittive in danno dell’imprenditore.
A questo punto, la Prefettura dovrà rivedere il proprio provvedimento, pronunciandosi entro il termine di 45 giorni ed il contenzioso proseguirà all’udienza del 10 giugno 2025.